Statuto

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Allegato “C” all’atto n.10046 di raccolta STATUTO del

CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO

Società per Azioni”

siglabile “C.A.A.P. S.p.a”.

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita una Società per azioni, con la denominazione: “CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO Società per Azioni”, siglabile “C.A.A.P. S.p.a.”, con o senza interpunzione.

ART. 2 – OGGETTO

La Società ha per oggetto:

  1. la valorizzazione, la vendita e la locazione delle proprie proprietà immobiliari sia già edificate che edificabili in base alle norme urbanistiche;
  2. la fornitura di servizi ad operatori del settore industriale, commerciale e terziario in generale e del settore agro-ittico in particolare;
  3. la gestione del Centro Agro-Alimentare all’ingrosso, di interesse nazionale o regionale, di San Benedetto del Tronto, promuovendo, a tal fine, lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all’utilizzo di tale struttura;
  4. la vendita, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, eolici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; la produzione, la fornitura e la compravendita di qualsiasi fonte di energia nell’osservanza della vigente normativa in materia; la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti di distribuzione di energia per uso industriale, civile ed autotrazione e/o qualsiasi altra fonte di energia;la consulenza in materia di fonti energetiche anche attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove fonti energetiche, strumenti o sistemi  industriali per il risparmio e l’ottimizzazione di qualsiasi forma di energia. La società potrà, inoltre, ottenere e sfruttare concessioni e licenze, privative, brevetti di ogni specie e genere e potrà partecipare a gare di appalto, pubbliche o private.

La società potrà, infine, compiere ogni altra attività in materia edilizia ed immobiliare, prestando ogni servizio, supporto o consulenza.

In particolare la Società potrà:

  1. predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;
  2. effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;
  3. realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;
  4. compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso qualunque tipo di operazione finanziaria, di acquisto, vendita e costruzione di immobili, di locazioni finanziarie limitatamente agli immobili di proprietà della Società; ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, Società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento ed assicurazione

La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie, con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla presente e futura legislazione.

La Società potrà inoltre assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese e/o enti costituiti o da costituire aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

La Società non potrà esercitare nei confronti del pubblico, neanche in modo occasionale, i servizi di cui all’art. l comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

ART. 3 – SEDE SOCIALE

La sede della Società è fissata nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP).

La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e sopprimerle con deliberazione dell’Organo Amministrativo.

ART. 4 – DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello indicato nel libro dei soci.

ART. 5 – DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

ART. 6 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 6.897.165 (seimilioniottocentonovantasettemilacentosessantacinque), ripartito in n. 6.897.165 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

Con verbale ricevuto dal Notaio Flavia De Felice, di San Benedetto del Tronto, in data 29 giugno 2017, l’Assemblea dei soci ha deliberato, ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile, la ulteriore riduzione reale del capitale sociale ad euro 6.289.929 (seimilioniduecentottantanovemilanovecentoventinove), precisandosi che la decisione di riduzione può essere eseguita, ai sensi di legge, soltanto dopo 90 (novanta) giorni dal giorno di iscrizione nel Registro delle Imprese, purchè entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Ogni azione ha diritto ad un voto.

I soci possono finanziare la società con le modalità previste dalla Legge.

ART. 7 VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

ART. 8 – OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

ART. 9 – AZIONI

Le azioni sono nominative e il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo o nel libro dei soci.

I soci hanno il diritto di prelazione, per l’acquisto delle azioni.

A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con A/R indicando l’acquirente, il quantitativo di azioni cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell’offerta agli altri soci possessori di azioni della stessa serie i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Decorsi 60 (sessanta) giorni dal pervenimento alla società della proposta di vendita senza che le azioni siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società, o in altro luogo nel territorio della Repubblica Italiana.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l’assemblea, la data e l’ora di convocazione dell’assemblea, le materie all’ordine del giorno, e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L’assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo con avviso comunicato ai soci, all’indirizzo risultante dal libro soci e/o a quello da essi comunicato per iscritto alla società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, e quindi, a mero titolo esemplificativo, con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

fax con richiesta di avviso di ricezione;

e-mail con richiesta di avviso di ricezione; posta elettronica certificata;

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma.

A discrezione dell’organo amministrativo, l’assemblea potrà essere convocata, in alternativa a quanto sopraindicato, anche mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dall’Organo Amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta l’Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge e dallo Statuto.

L’assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

ART. 11 – ASSEMBLEA

L’Assemblea generale, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente statuto vincolano anche i soci dissenzienti ed i soci assenti.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

  • che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 12 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei Soci almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello fissato per l’assemblea. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare nell’assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della società, da un altro socio che abbia del pari diritto di intervenire, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale.

ART. 13 – Presidente e segretario dell’assemblea. Verbalizzazione

L’assemblea è presieduta dall’ amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L’ assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell’ assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’ identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell’ assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

  1. la data dell’assemblea;
  2. l’identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
  3. le modalità e i risultati delle votazioni;
  4. l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
  5. su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.

ART. 14 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L’Assemblea ordinaria in prima, seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta di voti rappresentati in Assemblea, ferme le maggioranze qualificate richieste dalla legge e dal presente statuto.

ART. 15 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL ‘ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione ed in ogni ulteriore convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

E’ comunque richiesto, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del capitale sociale per le delibero inerenti:

  1. il cambiamento dell’oggetto sociale;
  2. la trasformazione;
  3. lo scioglimento anticipato;
  4. la proroga della durata;
  5. la revoca dello stato di liquidazione;
  6. il trasferimento della sede sociale all’estero;
  7. l’emissione di azioni

ART. 16 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell’assemblea ordinaria:

    1. l’approvazione del bilancio;
    2. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la Revisione legale dei conti;
    3. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
    4. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci

ART. 17 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

    L’Assemblea straordinaria delibera:
  • sulle modifiche del presente statuto;
  • sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società, la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
  • sulle variazioni del capitale sociale;
  • sull’emissione di azioni privilegiate;
  • sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente

ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRATORE UNICO

L’amministrazione della società spetta ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, anche non soci, che va da un minimo dì 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, previa determinazione del loro numero da parte dell’Assemblea, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni.

All’Amministratore Unico, ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente, all’Amministratore Delegato sono dovuti compensi che sono stabiliti dall’Assemblea, ferma restando la facoltà, sentito il parere del Collegio Sindacale, •di determinare le remunerazioni previste dal secondo comma dell’art. 2389 del Codice Civile per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – NOMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Spetta all’assemblea ordinaria provvedere alla nomina dell’Organo Amministrativo e alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell’ esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea (o nell’atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea (o nell’atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’amministratore o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 20 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI – POTERI E RAPPRESENTANZA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Presidente, il Vice Presidente e l’Amministratore Delegato della Società sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore delegato e i Consiglieri rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti. All’Organo Amministrativo sono attribuiti, senza alcuna limitazione, i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per la realizzazione dell’oggetto sociale, senza eccezione alcuna, salva la competenza dell’assemblea nei soli casi previsti dalla legge. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere e sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione nominando all’uopo avvocati; l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti dei poteri loro delegati.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall’articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.

La carica di Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all’articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

  • i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
  • la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
  • l’acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende rami aziendali;
  • l’acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
  • l’assunzione di finanziamenti;
  • la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
  • l’adozione di qualsiasi decisione in ordine all’esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

ARTICOLO 21 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all’art.20 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttore Generale, dirigenti,

dipendenti, specifici compiti nonché attribuire ai medesimi specifici poteri di rappresentanza previa procura speciale notarile.

ART. 22 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – VOTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà anche fuori della sede sociale, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata o telegramma o telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata, indicanti l’ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè tale possibilità sia espressamente indicata nell’avviso di convocazione ed in tal caso sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario.

Sono tuttavia valide le riunioni totalitarie, anche non formalmente convocate, alle quali partecipino tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci Effettivi, purché nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto del Consiglio di Amministrazione, prevale il voto del Presidente.

ART. 23 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di Legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall’Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

Il Collegio Sindacale esercita altresì la Revisione Legale dei Conti.

ART. 24 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO – INFORMATIVA

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Devono essere inviati ai soci in caso di loro richiesta:

  • il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, prima dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci;
  • il Bilancio approvato dall’Assemblea dei

ARTICOLO 25 – UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che 1″ assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

ARTICOLO 26 – PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili saranno prescritti a favore della Società e andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.

ART. 27 – RECESSO

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  1. la proroga del termine;
  2. l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli

Il diritto di recesso sarà esercitato secondo i termini e le modalità stabilite dall’art.2437 bis del codice civile e il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori in conformità a quanto stabilito dall’art.2437 ter del codice civile.

ART. 28 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l’organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge. L’assemblea straordinaria, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell’organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Foro competente per ogni controversia è quello di Ascoli Piceno.

ARI. 30 — RIFERIMENTO AL CODICE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia.

F.to: Luca Cardola

F.to: Flavia De Felice notaio – segue sigillo